Abbiamo visto finora cosa sia stata in realtà calciopoli, quali gli elementi della farsa processuale, come si sia svolto il processo sportivo e cosa sia rimasto dei motivi delle condanne.
Ora parliamo dell’argomento per noi fondamentale. Gli scudetti n.28 e n.29, che ci sono stati sottratti ingiustamente in quei processi. Cominciamo dalle certezze emerse.
L’esito del campionato 2004/2005 non è stato alterato né dai tentativi di frode, né dall’attività dell’associazione per delinquere.
Il 2005/2006, come già abbondantemente ribadito, non è mai stato neppure oggetto di indagine.
I due campionati sono stati vinti sul campo dalla Juventus in maniera regolare e non falsati.
Quei due scudetti ci sono stati ingiustamente sottratti dalle sentenze dei processi sportivi, sommari e frettolosi, del 2006.
I processi sportivi del 2006 sono stati conseguenza (lo dimostrano i fatti) di indagini mirate, condotte a senso unico.
La sottrazione degli scudetti 2005 e 2006, la retrocessione in B con penalizzazione. Gli effetti delle sentenze soprtive del 2006 sono stati devastanti.
Depauperamento sportivo, distruzione della squadra (una tra le migliori di sempre) e azzeramento societario (l’intero gruppo dirigenziale).
Danni economici incalcolabili (altroché 443,7 o 581,2 mln), danni d’immagine (fuga degli sponsor) e tecnici (anni senza partecipare alle coppe europee) elevatissimi. Basta pensare ai 4 anni successivi alle sentenze.
Le sentenze sportive del 2006 sono definitive, in quanto passate in giudicato. E confermate, perché la Juventus del 2006 (presidenti prima Franzo Grande Stevens, poi Giovanni Cobolli Gigli) rinunciò colposamente all’impugnazione delle stesse nell’agosto 2006, ritirando l’annunciato ricorso al Tar del Lazio.
L’art.39 del Cgs (Codice di giustizia sportiva).
La via giudiziaria prevede una sola strada percorribile per il superamento di quelle sentenze sportive definitive (retrocessione e sottrazione degli scudetti). Quella di richiederne la revocazione, avvalendosi di quanto previsto dall’art.39 del Cgs, puntando a ottenere la revisione del processo sportivo.
L’art.39 del Cgs prevede la possibilità di riaprire procedimenti anche già chiusi e inappellabili, in presenza di nuovi elementi decisivi accertati. Elementi o scoperti dopo la sentenza, o omessi all’epoca della stessa, o nel caso in cui prove incriminanti siano state riconosciute non veritiere successivamente ai verdetti sportivi.
Il caso Guardiola. L’attuale allenatore del Manchester City, all’epoca in cui da giocatore militava nel Brescia, venne squalificato per 4 mesi per doping. Il processo che lo aveva condannato era stato condotto in modo piuttosto discutibile. A distanza di anni, quando già allenava il Barcellona, Guardiola ebbe finalmente soddisfazione e, attraverso l’applicazione dell’art.39 del Cgs, riuscì a far cancellare quella macchia dal suo curriculum sportivo.
Così come per l’assegnazione degli scudetti, anche per appellarsi alle sentenze sportive mediante l’art.39 non ci sono termini di prescrizione. Teoricamente potrebbero essere riapribili (per esempio), a 90 anni di distanza, perfino i dossier relativi allo scudetto revocato al Torino nel 1927.
L’impugnazione per revocazione va richiesta alla Corte federale entro 30 giorni dalla certificazione dei nuovi elementi scoperti.
La sentenza, eventualmente riformata dopo la revocazione da art.39, non è più impugnabile. Una sola possibilità. Quindi, il ricorso all’art.39 va fatto quando si è nelle condizioni giuste. Non dimentichiamo che oggi un eventuale nuovo processo sportivo verrebbe celebrato da giudici scelti dalla Figc (vedi Conte-calcioscommesse), rendendo difficile ottenere giustizia.
Per riavere gli scudetti per via giudiziaria, c’è un solo percorso possibile: dovranno darci ragione in un nuovo processo sportivo. Perché ci sia la revisione e quindi un nuovo processo sportivo, la Figc deve accettare la richiesta di revocazione delle sentenze. Per chiedere l’applicazione dell’art.39 per la revocazione, bisogna avere l’appoggio di una sentenza non negativa passata in giudicato o di fatti nuovi certificati da un qualche pronunciamento.
L’esperienza di questi anni ci ha dimostrato quanto sia difficile, se non improbabile, ottenere soddisfazione per via giudiziaria. Forse è più percorribile la ricerca di una soluzione politica (eventuali trattative con la Figc), a patto che cambino gli interlocutori e/o il loro atteggiamento verso la Juve.
Una dozzina di “trasmissioni brevi” di 12-13 minuti l’una. Nel decennale di calciopoli, ne ripercorreremo la storia evidenziandone i punti salienti. Circa...
Lo scandalo viene costruito mediaticamente. Nessuno ne sa nulla, ma tutti ne parlano… e tutti sanno come deve andare a finire....
Nino Ori14 Gennaio 2017
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, nel rispetto della tua privacy e dei tuoi dati. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie. AcconsentoUlteriori informazioni
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.